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 venerdì, 30 luglio 2010

Lotta alla discriminazione

Una direttiva contro tutte le discriminazioni

Nasce il concetto di «multidiscriminazione» e l’idea di istituire, nei singoli Stati uno o più organismi di parità

di R.W.

button1Il Parlamento Europeo si è espresso riguardo alla direttiva sulla lotta alla discriminazione basata su religione, disabilità, età o orientamento sessuale, per rendere effettiva la parità di trattamento nell'assistenza sociale e sanitaria, nell'istruzione e nell'accesso a beni e servizi, come gli alloggi. Chiede di precisare le norme sugli gli obblighi di banche e assicurazioni quando discriminano in base all'età e sull'accesso alle scuole religiose, nonché di rafforzare i diritti dei disabili. Il Parlamento auspica anche l'esclusione dalla direttiva delle disposizioni nazionali sulla famiglia, la laicità dello Stato, l'istruzione e la pubblicità. Chiede poi ai governi di adottare le misure necessarie affinché il danno subito a causa di una discriminazione sia effettivamente indennizzato o risarcito.
 
Il Parlamento è solo consultato su questa materia, mentre al Consiglio è necessaria l'unanimità per adottare il provvedimento.

Il Parlamento accoglie con favore la proposta di direttiva che stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione, completando altri provvedimenti che vietano tali discriminazioni nella sfera professionale..

La proposta di direttiva pone un divieto di discriminazione da applicare a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali, all'istruzione e all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. I deputati chiedono di includere esplicitamente anche i trasporti e di escludere le transazioni tra privati che non costituiscono un'attività commerciale o professionale. Propongono inoltre di applicare il divieto all'affiliazione e all'attività in associazioni nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

La proposta, è precisato, non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri. Lascia anche impregiudicate «le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione». Ma il Parlamento chiede di modificare questo principio sancendo che la direttiva «non modifica la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, anche nel settore del diritto coniugale e di famiglia».

button2Su proposta del PPE/DE, i deputati precisano inoltre che la direttiva «non si applica agli ordinamenti nazionali che garantiscono la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status, le attività delle chiese e di altre organizzazioni fondate su una religione o convinzione». Chiedono inoltre di non applicare la direttiva ai «contenuti dell'insegnamento, alle attività e all'organizzazione dei sistemi d'istruzione nazionali». La direttiva non dovrebbe nemmeno essere applicata ai settori della pubblicità e dei media.

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, gli Stati membri possono anche mantenere o adottare misure specifiche per evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Le tipologie di discriminazione

La direttiva statuisce che vi è "discriminazione diretta" quando, per uno qualsiasi dei citati motivi, «una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga». Sussiste invece "discriminazione indiretta" quando «una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone». I deputati chiedono di prendere in considerazione anche la «multidiscriminazione», ossia una combinazione dei motivi di discriminazione summenzionati.

La proposta considera anche le molestie come una discriminazione, se queste violano la dignità di una persona e creano «un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo». Lo stesso vale per «l'istruzione di discriminare persone». Un emendamento vi include anche la «richiesta basata su una relazione gerarchica» e le discriminazioni fondate su supposizioni.

Per quanto riguarda l'età, tuttavia, sono consentite discriminazioni giustificate da una finalità legittima attuata con «mezzi appropriati», ad esempio per accedere a taluni servizi o beni (come bevande alcoliche, patente di guida, ecc.). I deputati precisano che le disparità di trattamento devono essere «oggettivamente e ragionevolmente» motivate. Viceversa, vanno ritenute compatibili con il principio di non discriminazione le misure riferite all'età che fissano condizioni più favorevoli di quelle generalmente applicabili, come le tariffe ridotte per i trasporti pubblici e i musei. Lo stesso vale per i disabili.

Una particolare attenzione ai disabili

Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità, la proposta di direttiva prevede l'adozione preventiva delle misure necessarie per consentire loro «l'accesso effettivo e non discriminatorio» alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi. Il Parlamento aggiunge le telecomunicazioni e le comunicazioni elettroniche, l'informazione (in formati accessibili), i servizi finanziari, le attività culturali e per il tempo libero, gli edifici aperti al pubblico, i mezzi di trasporto nonché altri spazi e strutture pubblici.

Precisa inoltre che si deve procedere all'identificazione e all'eliminazione di ostacoli e barriere che impediscono l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture disponibili al pubblico..

Religione e istruzione

button3Il Parlamento propone che gli Stati membri possano consentire differenze di trattamento basate su una religione o convinzione nell'accesso ad istituti scolastici «solo sulla base di giustificazioni oggettive» e «allorché s'intenda esigere ... che gli individui agiscano in buona fede e con lealtà rispetto all'ethos dell'organizzazione». E «purché ciò non giustifichi discriminazioni su nessun'altra base e purché vi siano altri istituti scolastici geograficamente accessibili che costituiscono un'alternativa ragionevole, al fine di evitare una discriminazione indiretta». Gli Stati membri sono anche chiamati a garantire «che ciò non comporti la negazione del diritto all'istruzione».

Tutela dei diritti - garantire il risarcimento

In forza alla proposta, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere a procedimenti giudiziari e/o amministrativi. Riconosce inoltre alle associazioni il diritto di ricorrere per conto di una persona che si ritiene lesa. D'altro canto, il Parlamento chiede agli Stati membri di introdurre nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché il danno subito a causa di una discriminazione «sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito» secondo modalità da essi fissate, «in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito».

Riguardo all'onere della prova, la proposta chiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento qualora chi si ritiene leso dalla mancata osservanza del principio di parità di trattamento produca dinanzi ad un organo giurisdizionale elementi di fatto che permettono di presumere l'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta.

Gli Stati membri dovrebbero infine, istituire uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Il Parlamento precisa che essi dovranno essere dotati di risorse sufficienti e svolgere i propri compiti in maniera efficace e accessibile.


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